La presente proposta di legge si propone di rilanciare la funzione democratica dei partiti attraverso una disciplina giuridica che leghi la struttura democratica al finanziamento, senza tuttavia restringere la liberta` di associazione politica prevista dall’articolo 49 della Costituzione, e senza trasformare l’associazione-partito in organo dello Stato.

“L’attuale crisi della politica ha il suo epicentro nel discredito dei partiti e nella crescente sfiducia nella loro capacita` di svolgere l’importante funzione nazionale che a loro e` assegnata dalla Costituzione.

Le speranze che il passaggio ad un sistema di elezione prevalentemente maggioritario producesse da se´ un effetto di riordino e di rigenerazione del sistema partitico sono state in parte deluse.

La funzione dei partiti politici e` essenziale nell’evoluzione contemporanea delle moderne societa` pluraliste, purche´ regolata o autoregolata in forme autenticamente democratiche e aperte al controllo dell’opinione pubblica se non della legge.

Nel nostro Paese, in considerazione del particolare grado di logoramento del rapporto fiduciario tra i partiti e la popolazione (dovuto anche, ma certo non soltanto, alla drammatica vicenda di « tangentopoli »), e` oggi necessario proporre un nuovo patto tra partiti e cittadini, nel quale i partiti rinunciano ad una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci, dando piu` potere ai loro iscritti ed elettori,

Il ragionamento sotteso e` che la essenziale funzione democratica dei partiti non puo` essere semplicemente presunta, o peggio rivendicata con arroganza, ma richiede che i partiti siano effettiva mente e autenticamente soggetti democratici.

Sembra quindi che sia oggi opportuno riaprire la vexata quaestio della disciplina giuridica del partito politico, anche in considerazione del fatto che, dopo la classica discussione sul tema, quando solo la Germania aveva compiuto questa scelta conl’articolo 21 della legge fondamentale, e poi con la legge del 1967, altri Paesi europei, come la Spagna e il Portogallo, hanno de ciso in questo senso.

E` ben noto che l’articolo 49 della Costituzione fa cenno alla liberta` di associarsi inpartiti e al « metodo democratico » della vita politica, ma non fa alcun riferimento alle forme della vita interna dei partiti. Dal dibattito che ebbe luogo in seno alla Costituente risulta che il problema fu posto, ma si scelse di non intervenire su questo aspetto, per il timore che si arrivassero a definire una indebita ingerenza e un peri coloso criterio di esclusione.

Si ricordi, in particolare, l’emendamento Mortati che proponeva: « tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uni formino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale ».

Nella seduta del 22 maggio 1947, poi, l’onorevole Moro, se da una parte ribadı` l’importanza di non porre limiti alle finalita` perseguite dai partiti, per evitare il rischio di decisioni arbitrarie « sulla base del presunto carattere antidemocratico del loroprogramma », dall’altra, in accordo con Mortati, propose la costituzionalizzazione del vincolo democratico interno, sulla base della considerazione che se non vi e` una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere un indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese.

La linea proposta dall’onorevole Moro e la stessa del Costituente spagnolo del 1978, che – pur rifacendosi in larga parte al modello della legge fondamentale di Bonn del 1949 – recepira`, nell’articolo 6, il solo vincolo interno per i partiti (« La loro struttura interna ed il loro funzionamento dovranno essere democratici »).

La proposta di Moro non fu tuttavia adottata dalla Costituente, e il riferimento alla democrazia interna rimase assente dall’articolo 49 della Costituzione. Peraltro, non era previsto allora un finanziamento pubblico dei partiti, ne´ qualunque controllo sui bilanci, anche per lo scambio di complicita` tra chi era massicciamente finanziato dall’Unione sovietica e chi lo era, altrettanto massicciamente, dalla Cia o dai sindacati americani.

La successiva sentenza della Corte costituzionale tedesca, che nel 1956 escluse dalla legalita` il partito comunista, oltre a quello nazista, non fece che confermare le riserve e i timori.

Oggi le cose stanno in modo molto diverso.

Anzitutto, non ci sono piu` partiti che non intendano darsi forme democratiche: il timore dell’esclusione ha perso ragione di esistere. Inoltre, la presenza di un finanziamento pubblico, molto contestato dall’opinione pubblica, ma insistentemente riproposto dal Parlamento (e senza dubbio con buone ragioni), mette in discussione la difesa ad oltranza della natura privatistica dell’associazione-partito.

Considerazione ancora piu` importante, la cultura dei nostri tempi non ammette che ci siano luoghi separati e privati in cui si forma un potere che e` poi destinato ad esercitarsi nelle istituzioni pubbliche.

Per cinquant’anni la discussione giuridica e politologica si e` esercitata sul dilemma tra natura privata e funzione pubblica dei partiti. Due aspetti che sonoambedue contenuti nell’articolo 49 della Costituzione.

Di certo, la « determinazione della politica nazionale », che e` – attraverso il concorso con metodo democratico – la finalita` del libero associarsi dei cittadini in partiti, e` una funzione pubblica. Essa puo` svolgersi in partiti non democratici ?

Nei termini del dibattito alla Costituente: puo` darsi metodo democratico nell’attivita` esterna dei partiti se essi non hanno una struttura democratica della loro vita interna ?

Ancora con altre parole: puo` darsi democrazia dei partiti senza democrazia neipartiti ?

« Affinche´ i cittadini riescano davvero ad influenzare la politica nazionale, a concorrere a determinarla, occorre che le loro esigenze e le loro preferenze trovino una sede adeguata di ricezione e traduzione all’interno dei partiti.

Il problema della democrazia nei partiti e`, dunque, inesorabilmente insito nella formulazione dell’articolo 49 ed e` comunque, prepotentemente esploso nel corso della pratica di competizione politica negli anni successivi e finoad oggi » (G. Pasquino, articolo 49, in Commentario della Costituzione, Bologna 1992).

La presente proposta di legge si propone di rilanciare la funzione democratica dei partiti attraverso una disciplina giuridica che leghi la struttura democratica al finanziamento, senza tuttavia restringere la liberta` di associazione politica prevista dall’articolo 49 della Costituzione, e senza trasformare l’associazione-partito in organo dello Stato.

Sviluppando quella posizione intermedia, tra l’ispirazione piu privatistica e l’ispirazione piu` organicistica, che e` riscontrabile gia` nell’articolo 49, essa intende non gia` proporre statuti-tipo, ma disciplinare « le condizioni minime del rispetto del principio del concorso e del metodo democratico », lasciando all’autonomia statutaria la definizione della struttura degli organi interni, i sistemi di elezione dei dirigenti, eccetera; ed inoltre regolamentare « quelle attivita` del partito che piu` direttamente incidono sul funzionamento delle istituzioni (…) attraverso la disciplina delle procedure interne per la scelta dei candidati » (cfr. P. Ridola, Partiti politici, in Enciclopedia del Diritto, Volume XXXII, Milano 1982).

Essa dunque non si propone di istituire un controllo sui fini dei partiti ne´ sulla struttura sostanziale dei loro organi, ma propone un’esigenza di democrazia procedurale e di regole certe per la formazione di quella volonta` politica che si esprime nell’azione esterna del partito. Con cio` non si pretende di ridefinire lo status giuridico dei partiti, ma semplicemente di legare il loro finanziamento, in ogni sua forma, airequisiti democratici minimi cosı` individuati.

Nello stesso senso si e` mosso il legislatore portoghese, che nella recentis sima revisione costituzionale (1997) stabilisce, all’articolo 51, una connessione tra democraticita` interna e finanziamento pubblico. Infatti, dopo che il comma 5 stabilisce che: « I partiti politici debbono basarsi sui princı`pi di trasparenza, di organizzazione e di gestione democratica e di partecipazione di tutti i loro membri », il comma seguente rinvia alla legge per le regole del loro finanziamento pubblico.

In altri termini, il finanziamento pubblico non e` una conseguenza meccanica dell’esistenza dei partiti, ma del loro sottoporsi ad alcune regole, ad alcuni standard pubblici.

La presente proposta di legge interviene su tre profili, individuabili in base ai tre titoli in cui si suddivide la legge.

Il titolo I (articoli 1-3) stabilisce che i partiti devono avere statuti pubblici e ne indica i tratti democratici che devono essere obbligatoriamente presenti.

In particolare, l’articolo 1 fa riferimento alla costituzione dei partiti politici.

L’articolo 2 riguarda tempi e modalita di approvazione e di pubblicazione dello statuto.

L’articolo 3 ha ad oggetto il contenuto minimo degli statuti per i partiti che in tendono ottenere i benefı`ci previsti dalla legge e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito e le sue articolazioni territoriali, con possibilita di ricorso agli organi di garanzia.

Il titolo II (articoli 4-8) disciplina la selezione della candidature, cioe` la principale funzione svolta dai partiti nella loro qualita` di organizzatori della democrazia,

– facoltativamente – le primarie tra gli elettori. In particolare, l’articolo 4 incentiva le primarie, tramite il rimborso delle spese sostenute, purche´ queste siano organizzative nel rispetto della legge e, in particolare, assicurando piena parita` agli aspiranti candidati.

Per i partiti che scelgono di non promuovere le primarie e` prevista la con sultazione obbligatoria tra gli iscritti, se condo modalita` liberamente rimesse agli statuti dei partiti.

L’articolo 5 riguarda le modalita` di svolgimento delle elezioni primarie, le condizioni per la loro validita`, la possibilita` di ricorrere ad un Comitato di garanti in caso di presunte irregolarita`.

L’articolo 6 ha ad oggetto le modalita` di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.

L’articolo 7 stabilisce che gli statuti prevedano l’istituzione di un Comitato di garanti che vigila sull’organizzazione e lo svolgimento delle primarie e che procede alla definizione di una rosa di nomi. Prevede inoltre le modalita` di costituzione dei seggi elettorali.

L’articolo 8 prevede l’applicabilita` degli articoli 4, 5, 6 e 7 anche alle coalizioni che si presentano alle elezioni con propri candidati.” (Claudia Mancina, asce a Treviso il 3 novembre 1947.
Laurea in filosofia; docente universitario, ricercatore distoria della filosofia moderna)

TITOLO II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
ART. 4.
(Elezioni primarie).

I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere,
entro i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.

Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parita`di condizioni tra i candidati.

Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra gli iscritti.

I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un’apposita rendicontazione.


Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 5.
(Modalita` di svolgimento delle elezioni primarie).

Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonche´ i cittadini che abbiano destinato in
suo favore il 4 per mille della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 9.

Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.

Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti
dei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico.
Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui puo` essere negata la partecipazione di tali elettorialle elezioni primarie.

Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte dell’elettore.

Per ciascuna competizione è selezionato l’aspirante candidato che riporti il numero piu alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell’aspirante selezionato, subentra il primo dei
non eletti.

Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato di garanti di cui all’articolo 7, in caso di presunte irregolarita . Tempi e modalita di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo
statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.

I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti, le candidature di elettori che risultino condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

ART. 6.
(Modalita` di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

Gli statuti dei partiti determinano le modalita` generali di presentazione delle candidature.

Puo` presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti
richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.

Con le modalitapreviste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresı essere sostenute da una o piu` strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.

Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni primarie,
nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie stesse. La sottoscrizione di piu` di un impegno comporta la decadenza dell’elettore dal proprio diritto.


ART. 7.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

Gli statuti dei partiti prevedono l’istituzione di un Comitato di garanti, che ha il compito di vigilare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.

Il Comitato di garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali.

Il Comitato di garanti procede altresı alla definizione di una rosa di nomi di candidati che e sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti. Ciascun elettore ha diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la rosa.

Lo scrutinio e` effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere o nominare un proprio rappresentante.


ART. 8.
(Norme sulle coalizioni).

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento
organizzativo.

“In caso di primarie di coalizione un processo guidato da richiamare – qui nessuno ne ha parlato – è quello delle primarie inglesi. che si può evocare senza contraddizioni democratiche, per il carattere “tecnico” della preselezione dei candidati alle primarie, in cui i Comitati dei garanti incaricati vagliano competenza, rappresentatività, radicamento, trasparenza e credibilità (e, potremmo aggiungere, esistenza di conflitti di interesse).” Sergio Fabbrini

«C’è, credo, bisogno di stabilire il diritto dei singoli iscritti e dei cittadini a comportarsi in modo libero rispetto alle primarie per garantirne la logica interna …Fra scherzo e utopia, direi che i Comitati dei garanti dovrebbero essere composte da persone che fanno voto di castità politica, nel senso che siglano in anticipo una loro incompatibilità con altri incarichi, ponendosi al di fuori di qualsiasi sospetto di scambio … per intenderci, deve essere chiara una cosa che qui non è stata detta: non ci può essere vincolo di partito, non ci possono essere decisioni preliminari di partito che vincoli la scelta degli iscritti».(Paola Gaiotti de Biase. È nata a Napoli nel 1927. Storica delle donne e del movimento cattolico. Parlamentare europeo dal 1979 al 1984 per la Dc, nel 1984 lascia il partito e sceglie la Lega Democratica; dal 1990 è iscritta al Pds, nel 1994 è stata eletta in parlamento nelle liste dei Progressisti. Dalla intensa produzione di ricerca e dibattito citiamo l’ultimo volume: Che genere di politica? I perché e i come della politica delle donne, Borla, Roma 1998).

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