16 settembre 2025

A/HRC/60/CRP.3

Consiglio per i diritti umani

Sessantesima sessione

 Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

 Documento redatto nella sala conferenze della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est, e su Israele.

Il documento completo è disponibile qui sotto in formato PDF o tramite questo link.

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VII. Conclusioni

  1. L’analisi della Commissione contenuta in questo rapporto si riferisce esclusivamente alla determinazione del genocidio ai sensi della Convenzione sul genocidio, in relazione alla responsabilità dello Stato di Israele sia per non aver impedito il genocidio, sia per aver commesso un genocidio contro i palestinesi a Gaza a partire dall’ottobre 2023, sia per non aver punito i responsabili. La Commissione osserva inoltre che, sebbene la sua analisi sia limitata specificamente ai palestinesi di Gaza nel periodo successivo al 7 ottobre 2023, essa solleva comunque la seria preoccupazione che l’intento specifico di distruggere i palestinesi nel loro complesso si sia esteso al resto del territorio palestinese occupato, ovvero la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, sulla base delle azioni delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane in tale territorio, e al periodo precedente al 7 ottobre 2023. Gli eventi di Gaza successivi al 7 ottobre 2023 non si sono verificati in modo isolato, come ha rilevato la Commissione. Sono stati preceduti da decenni di occupazione illegale e repressione, basate su un’ideologia che prevede l’allontanamento della popolazione palestinese dalle proprie terre e la sua sostituzione.
  2. La Commissione conclude, sulla base di motivi ragionevoli, che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere i seguenti atti illeciti di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza , vale a dire: (i) uccidere membri del gruppo; (ii) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (iii) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e (iv) imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo.
  3. In merito all’incitamento al genocidio, la Commissione conclude che il presidente israeliano Isaac Herzog , il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant hanno incitato alla commissione di un genocidio e che le autorità israeliane non hanno intrapreso azioni per punirli. La Commissione non ha valutato appieno le dichiarazioni di altri leader politici e militari israeliani, tra cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, e ritiene che anche queste debbano essere valutate per determinare se costituiscano incitamento a commettere un genocidio.
  4. Per quanto riguarda l’ elemento soggettivo del genocidio, la Commissione conclude che le dichiarazioni rilasciate dalle autorità israeliane costituiscono prova diretta dell’intento genocida. Inoltre, la Commissione conclude che il modello di condotta rappresenta una prova circostanziale dell’intento genocida e che l’intento genocida era l’unica inferenza ragionevole che si potesse trarre dalla totalità delle prove. Pertanto, la Commissione conclude che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno avuto e continuano ad avere l’intento genocida di distruggere, in tutto o in parte, i palestinesi nella Striscia di Gaza.
  5. La Commissione conclude che lo Stato di Israele è responsabile per non aver impedito il genocidio, per averlo commesso e per non averlo punito contro i palestinesi nella Striscia di Gaza.

 VIII. Raccomandazioni

256. La Commissione raccomanda al Governo di Israele di:

  • Porre immediatamente fine alla commissione di genocidio nella Striscia di Gaza e conformarsi pienamente alle misure provvisorie della Corte internazionale di giustizia contenute nelle sue ordinanze del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio 2024;
  • Attuare immediatamente un cessate il fuoco completo e permanente a Gaza e porre fine a tutte le operazioni militari nei territori palestinesi occupati che comportano la commissione di atti genocidi;
  • Ripristinare, consentire e garantire l’accesso senza ostacoli a tutto il personale delle Nazioni Unite, compreso il personale internazionale dell’UNRWA, e a tutte le agenzie internazionali che coordinano o forniscono aiuti umanitari nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est;
  • Porre immediatamente fine alla sua politica di fame e interrompere la distribuzione di aiuti alimentari attraverso la Gaza Humanitarian Foundation;
  • Garantire l’accesso completo e senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala e attraverso molteplici punti di distribuzione in tutta la Striscia di Gaza, compresi cibo, acqua potabile, attrezzature mediche e medicinali, in tutte le aree di Gaza attraverso una risposta umanitaria guidata dalle Nazioni Unite;
  • Consentire, agevolare e garantire l’evacuazione medica senza ostacoli dei palestinesi da Gaza verso Stati terzi;
  • Consentire, agevolare e garantire l’accesso senza ostacoli a Gaza da parte delle squadre mediche di emergenza;
  • Consentire alla Commissione l’accesso a Israele e ai territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, per proseguire le sue indagini;
  • Indagare e punire chi commette genocidio e incita al genocidio contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.
  1. La Commissione raccomanda a tutti gli Stati membri di:
  • Impiegare tutti i mezzi ragionevolmente a loro disposizione per prevenire la commissione di genocidio nella Striscia di Gaza;
  • Interrompere il trasferimento di armi e altre attrezzature o articoli, compreso il carburante per aerei, allo Stato di Israele o a Stati terzi in cui vi siano motivi per sospettare il loro utilizzo in operazioni militari che abbiano comportato o potrebbero comportare la commissione di un genocidio;
  • Garantire che individui e società nei loro territori e all’interno della loro giurisdizione non siano coinvolti nella commissione di genocidio, nell’aiuto e nell’assistenza alla commissione di genocidio o nell’incitamento a commettere genocidio e indagare e perseguire coloro che potrebbero essere implicati in tali crimini ai sensi del diritto internazionale;
  • Agevolare le indagini e i procedimenti interni e intraprendere azioni (compresa l’imposizione di sanzioni) contro lo Stato di Israele e contro individui o società coinvolti o che agevolano la commissione di genocidio o l’incitamento a commettere genocidio;
  • Collaborare con le indagini dell’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale.
  1. La Commissione raccomanda al Procuratore della Corte penale internazionale di:
  • Esaminare, nell’ambito della sua indagine in corso sulla situazione nello Stato di Palestina , il crimine di genocidio ai fini della modifica dei mandati di arresto esistenti e dell’inclusione nelle future richieste di mandati di arresto;
  • Esaminare il coinvolgimento dei funzionari menzionati in questo rapporto per poterli includere tra i principali responsabili dei crimini internazionali commessi nei territori palestinesi occupati.

Leggi il comunicato stampa:

Per saperne di più sulle Procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e sulla questione palestinese, clicca qui per visitare la pagina web dedicata.

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