UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
TUE
PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (1),
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto,
RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un’Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,
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(1) Successivamente sono divenuti membri dell’Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell’articolo 42, rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio
della sussidiarietà,
IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell’integrazione europea,
HANNO DECISO di istituire un’Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
( lenco dei plenipotenziari non riprodotto)
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(ex articolo 1 del TUE) (1)
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.
(1) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.
Articolo 2
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.
3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
Articolo 4
1. In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
2. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.
Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.
Articolo 5
(ex articolo 5 del TCE)
1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo 6
(ex articolo 6 del TUE)
1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei
trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
Articolo 7
(ex articolo 7 del TUE)
1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 8
1. L’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo 9
L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
Articolo 10
1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione.
Articolo 11
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all’articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 12
I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione:
a) venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell’Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea;
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
c) partecipando, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, in conformità dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell’articolo 48 del presente trattato;
e) venendo informati delle domande di adesione all’Unione in conformità dell’articolo 49 del presente trattato;
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 13
1. L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell’Unione sono:
— il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio,
— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
— la Corte di giustizia dell’Unione europea,
— la Banca centrale europea,
— la Corte dei conti.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
Articolo 14
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all’unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l’approvazione di quest’ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.
Articolo 15
1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l’ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.
6. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.
Articolo 16
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta. Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all’articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
Il Consiglio «Affari esteri» elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione.
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell’Unione e alle attività non legislative.
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 17
1. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.
5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 244 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;
b) decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L’alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.
Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo,
che delibera a maggioranza qualificata.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all’articolo 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Articolo 18
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l’accordo del presidente della Commissione, nomina l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.
2. L’alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. L’alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri».
4. L’alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Nell’esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l’alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo 19
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 20
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 328 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 329 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all’articolo 330 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri
partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all’adesione
all’Unione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE
Articolo 21
1. L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
L’Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma.
Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.
2. L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale;
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà;
e) incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
f) contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall’uomo;
h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
3. Nell’elaborazione e attuazione dell’azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.
Articolo 22
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell’Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all’articolo 21.
Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell’Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell’azione esterna dell’Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell’Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico.
Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
Il Consiglio europeo delibera all’unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest’ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.
2. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell’azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
CAPO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 23
L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.
Articolo 24
(ex articolo 11 del TUE)
1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell’articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna, l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio e l’alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.
Articolo 25
(ex articolo 12 del TUE)
L’Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a) definendo gli orientamenti generali,
b) adottando decisioni che definiscono:
i) le azioni che l’Unione deve intraprendere,
ii) le posizioni che l’Unione deve assumere,
iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),
e
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
Articolo 26
(ex articolo 13 del TUE)
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell’Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie.
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell’Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l’unità, la coerenza e l’efficacia dell’azione dell’Unione.
3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall’alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell’Unione.
Articolo 27
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2. L’alto rappresentante rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.
3. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell’alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Articolo 28
(ex articolo 14 del TUE)
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L’obbligo dell’informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
4. In caso di assoluta necessità connessa con l’evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d’urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5. In caso di difficoltà rilevanti nell’applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate.
Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1né nuocere alla sua efficacia.
Articolo 29
(ex articolo 15 del TUE)
Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione.
Articolo 30
(ex articolo 22 del TUE)
1. Ogni Stato membro, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l’alto rappresentante con l’appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l’alto rappresentante convoca, d’ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.
Articolo 31
(ex articolo 23 del TUE)
1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l’Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l’astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell’Unione, la decisione non è adottata.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
— quando adotta una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell’Unione di cui all’articolo 22, paragrafo 1;
— quando adotta una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in base a una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell’alto rappresentante;
— quando adotta decisioni relative all’attuazione di una decisione che definisce un’azione o una
posizione dell’Unione;
— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell’articolo 33.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all’adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L’alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest’ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all’unanimità.
3. Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.
Articolo 32
(ex articolo 16 del TUE)
Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell’Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l’Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell’Unione ai sensi del primo comma, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell’ambito del Consiglio.
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all’attuazione dell’approccio comune.
Articolo 33
(ex articolo 18 del TUE)
Il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.
Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
Articolo 34
(ex articolo 19 del TUE)
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell’Unione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l’organizzazione di tale coordinamento.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell’Unione.
2. Conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e l’alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l’alto rappresentante.
Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell’esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l’interesse dell’Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché l’Unione ha definito una posizione su un tema all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l’alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell’Unione.
Articolo 35
(ex articolo 20 del TUE)
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell’Unione adottate in virtù del presente capo.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.
Esse contribuiscono all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell’Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell’articolo 23 di detto trattato.
Articolo 36
(ex articolo 21 del TUE)
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell’evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante. Esso procede due volte all’anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Articolo 37
(ex articolo 24 del TUE)
L’Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Articolo 38
(ex articolo 25 del TUE)
Fatto salvo l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l’attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all’articolo 43.
Ai fini di un’operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest’ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell’operazione.
Articolo 39
Conformemente all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Articolo 40
(ex articolo 47 del TUE)
L’attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo del presente capo.
Articolo 41
(ex articolo 28 del TUE)
1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l’attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell’Unione.
2. Le spese operative cui dà luogo l’attuazione del presente capo sono anch’esse a carico del bilancio dell’Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, decida altrimenti.
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell’Unione, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.
3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell’Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all’articolo 42, paragrafo 1 e all’articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
I preparativi delle missioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1 e all’articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell’Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.
Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:
a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;
b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
c) le modalità di controllo finanziario.
Quando la missione prevista conformemente all’articolo 42, paragrafo 1 e all’articolo 43 non può essere a carico del bilancio dell’Unione, il Consiglio autorizza l’alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’esecuzione di tale mandato.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Articolo 42
(ex articolo 17 del TUE)
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La politica dell’Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (NATO), nell’ambito del trattato dell’Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, per l’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (in appresso denominata «Agenzia europea per la difesa») individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L’alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall’articolo 44.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall’articolo 46. Essa lascia impregiudicato l’articolo 43.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa.
Articolo 43
1. Le missioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l’obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l’autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Articolo 44
1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell’articolo 43, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il
Consiglio dell’andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro.
Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione
di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell’obiettivo,
della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso il
Consiglio adotta le decisioni necessarie.
Articolo 45
1. L’Agenzia europea per la difesa, di cui all’articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l’autorità del
Consiglio, ha il compito di:
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto
degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione
efficienti e compatibili;
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e
assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi
di cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di
ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative
future;
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari.
2. L’Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le
modalità di funzionamento dell’Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione
effettiva alle attività dell’Agenzia. Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono
gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’Agenzia svolge i suoi compiti in collegamento
con la Commissione, se necessario.
Articolo 46
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui
all’articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di
capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la
loro intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza.
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce
la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto rappresentante.
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata
permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante.
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che
risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione
strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’alto
rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono
parte al voto.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3,
lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il
Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli
Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3,
lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente
notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato
membro in questione termina.
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all’unanimità. Ai fini del
presente paragrafo l’unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 47
L’Unione ha personalità giuridica.
Articolo 48
(ex articolo 48 del TUE)
1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria.
Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.
Procedura di revisione ordinaria
2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l’altro, essere
intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all’Unione nei trattati. Tali progetti sono
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione,
adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all’esame delle modifiche proposte, il
presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti
nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della
Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca
centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione
a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al
paragrafo 4.
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento
europeo, di non convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi. In
questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri.
4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente
alle rispettive norme costituzionali.
5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che
modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più
Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al
Consiglio europeo.
Procedure di revisione semplificate
6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della
parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative alle politiche e azioni interne
dell’Unione.
Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della
parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche
istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore
solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all’Unione nei
trattati.
7. Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o il titolo V del presente trattato
prevedono che il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio
europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata
in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano nel settore della difesa.
Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi
secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che
consenta l’adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi
dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In
assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.
Per l’adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera
all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei
membri che lo compongono.
Articolo 49
(ex articolo 49 del TUE)
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può
domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si
pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei
criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.
Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa
determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo
è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 50
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere
dall’Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce
degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un
accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con
l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al
paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida
all’unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e
del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3,
lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto
della procedura di cui all’articolo 49.
Articolo 51
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.
Articolo 52
1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all’Irlanda, alla
Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla
Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del
Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla
Repubblica d’Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla
Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e
al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all’articolo 355 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 53
(ex articolo 51 del TUE)
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo 54
(ex articolo 52 del TUE)
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica
italiana.
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1o gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno
stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento
di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo 55
(ex articolo 53 del TUE)
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese,
rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste
lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che
provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno
Stato membro che, in base all’ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale
in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata
conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
(Elenco dei firmatari non riprodotto)
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea