UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocollo 4, 5 e 6

PROTOCOLLO (n. 7)

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE
EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione
europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari
all’assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 1
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni,
confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun
provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Articolo 2
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per
l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi
dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli
il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non
deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera
rimunerazione di servizi di utilità generale.
C 83/266 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
266 Trattati consolidati
Articolo 4
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in
ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a
titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non
avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e
all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
(ex articolo 6)
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni
ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato
alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono
essere censurate.
Articolo 6
(ex articolo 7)
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni
lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono
riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono
rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e
dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio
validi sul territorio di Stati terzi.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
(ex articolo 8)
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento
dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/267
Protocolli 267
Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in
missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi
esteri in missione ufficiale temporanea.
Articolo 8
(ex articolo 9)
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle
opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
(ex articolo 10)
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e
da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il
diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI
DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 10
(ex articolo 11)
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i
loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a
destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni
d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
C 83/268 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
268 Trattati consolidati
CAPO V
FUNZIONARI E AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 11
(ex articolo 12)
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri
agenti dell’Unione:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le
loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un
lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro,
alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra
l’Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità
dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano
l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni
usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in
occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare
in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel
suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo
del paese in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale,
acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle
condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno
e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Articolo 12
(ex articolo 13)
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle
istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di
quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/269
Protocolli 269
Articolo 13
(ex articolo 14)
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché
delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i
funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni
al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso
dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono
considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in
quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al
coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a
carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio
dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione
di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi
i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle
doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i
domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni
internazionali.
Articolo 14
(ex articolo 15)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza
sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Articolo 15
(ex articolo 16)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di
funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli
11, 12, secondo comma, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono
comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
C 83/270 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
270 Trattati consolidati
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE
EUROPEA
Articolo 16
(ex articolo 17)
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi
accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
(ex articolo 18)
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione
esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad
un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Articolo 18
(ex articolo 19)
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le
autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 19
(ex articolo 20)
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.
Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 20
(ex articolo 21)
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e
ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni
dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative
all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/271
Protocolli 271
Articolo 21
(ex articolo 22)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi
organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza
pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale
al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni
potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua
liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi
organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra
di affari.
Articolo 22
(ex articolo 23)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo
personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento
degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare
nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le
condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non
darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
C 83/272 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
272 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 8)
RELATIVO ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
SULL’ADESIONE DELL’UNIONE ALLA CONVENZIONE
EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
L’accordo relativo all’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto
dall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea deve garantire che siano preservate le
caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda:
a) le modalità specifiche dell’eventuale partecipazione dell’Unione agli organi di controllo della
convenzione europea,
b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole
domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all’Unione.
Articolo 2
L’accordo di cui all’articolo 1 deve garantire che l’adesione non incida né sulle competenze dell’Unione
né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione
dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione
europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga
alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei
confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Articolo 3
Nessuna disposizione dell’accordo di cui all’articolo 1 deve avere effetti sull’articolo 344 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/273
Protocolli 273
PROTOCOLLO (n. 9)
SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16,
PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL’UNIONE
EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA TRA IL
1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN
LATO, E DAL 1o APRILE 2017, DALL’ALTRO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO CONTO che l’accordo sulla decisione del Consiglio relativa all’attuazione degli articoli 16,
paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017,
dall’altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un’importanza fondamentale all’atto
dell’approvazione del trattato di Lisbona,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo unico
Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all’abrogazione della
decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del
suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell’Unione, il Consiglio europeo delibera
preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4 del
trattato sull’Unione europea.
C 83/274 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
274 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 10)
SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA
PERMANENTE ISTITUITA DALL’ARTICOLO 42 DEL
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO l’articolo 42, paragrafo 6 e l’articolo 46 del trattato sull’Unione europea,
RAMMENTANDO che l’Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione
di un livello sempre crescente di convergenza d’azione degli Stati membri;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della
politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all’Unione una capacità operativa fondata
su mezzi civili e militari; che l’Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all’articolo 43
del trattato sull’Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della
pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai
principi della Carta delle Nazioni Unite; che l’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari
fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;
RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione rispetta gli obblighi
derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune
si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della
difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune
adottata in tale contesto;
CONVINTE che un ruolo più forte dell’Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità
di un’Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;
DETERMINATE ad assicurare che l’Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le
incombono nella comunità internazionale;
RICONOSCENDO che l’Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l’assistenza dell’Unione per
attuare d’urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte
degli Stati membri nel settore delle capacità;
CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di
sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso
la disponibilità;
RICORDANDO che è importante che l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/275
Protocolli 275
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
La cooperazione strutturata permanente di cui all’articolo 42, paragrafo 6 del trattato sull’Unione
europea è aperta a ogni Stato membro che s’impegni, dalla data dell’entrata in vigore del trattato di
Lisbona:
a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei
suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali
programmi europei di equipaggiamento e all’attività dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle
capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (l’Agenzia europea per la
difesa), e
b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di
gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate
sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica,
capaci di intraprendere missioni menzionate all’articolo 43 del trattato sull’Unione europea, entro
un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120
giorni.
Articolo 2
Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire
gli obiettivi di cui all’articolo 1:
a) a cooperare, dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati
riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a
riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell’ambiente di sicurezza e delle responsabilità
internazionali dell’Unione;
b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l’identificazione
dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e
capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della
logistica;
c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l’interoperabilità, la flessibilità e la
schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione
delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso
approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all’Organizzazione
del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di
sviluppo delle capacità»;
C 83/276 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
276 Trattati consolidati
e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di
vasta portata nel quadro dell’Agenzia europea per la difesa.
Articolo 3
L’Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati
membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri
che saranno stabiliti, tra l’altro, sulla base dell’articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta
l’anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio
adottate conformemente all’articolo 46 del trattato sull’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/277
Protocolli 277
PROTOCOLLO (n. 11)
SULL’ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL’UNIONE
EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell’articolo 42, paragrafo
2, del trattato sull’Unione europea,
TENENDO PRESENTE che la politica dell’Unione a norma dell’articolo 42 non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni
Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell’ambito del trattato
dell’Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in
tale contesto,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
L’Unione europea elabora, insieme con l’Unione dell’Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento
della cooperazione reciproca.
C 83/278 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
278 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 12)
SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
I valori di riferimento di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea sono:
— il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato,
— il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Articolo 2
Nell’articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:
— per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l’amministrazione statale, regionale
o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali
definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
— per disavanzo, si intende l’indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti
economici integrati,
— per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema
europeo di conti economici integrati,
— per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell’esercizio e
consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.
Articolo 3
Al fine di garantire l’efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai
sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/279
Protocolli 279
all’articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure
nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in
questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in
merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
Articolo 4
I dati statistici da usare per l’applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
C 83/280 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
280 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 13)
SUI CRITERI DI CONVERGENZA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l’Unione nel processo
decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all’articolo 140
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento
dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno
anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al
massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L’inflazione si
misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto
delle differenze delle definizioni nazionali.
Articolo 2
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo
trattino, di detto trattato, significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di
una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, di detto trattato, circa l’esistenza di un
disavanzo eccessivo.
Articolo 3
Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui
all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto trattato, significa che lo Stato membro ha
rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario
europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso
periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua
moneta nei confronti dell’euro.
Articolo 4
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto
trattino, di detto trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato
membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre 2 punti
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/281
Protocolli 281
percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in
termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo
termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle
definizioni nazionali.
Articolo 5
I dati statistici da usare per l’applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
Articolo 6
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, della BCE, nonché del comitato economico e finanziario, adotta le disposizioni
atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all’articolo 140 di detto trattato, che
pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.
C 83/282 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
282 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 14)
SULL’EUROGRUPPO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell’Unione europea e, a tale
scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona
euro,
CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati
membri la cui moneta è l’euro, in attesa che l’euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri
dell’Unione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni
hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche
da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca
centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri
responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della
Commissione.
Articolo 2
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro eleggono un presidente per un periodo di due
anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/283
Protocolli 283
PROTOCOLLO (n. 15)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO
UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l’euro
senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,
TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha
notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell’unione economica e
monetaria,
PRENDENDO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti
mediante la vendita del debito al settore privato,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
1. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l’euro, esso non ha nessun
obbligo di farlo.
2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al
Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.
3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla
legislazione nazionale.
4. L’articolo 119, secondo comma, l’articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l’articolo 127, paragrafi da 1 a
5, l’articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l’articolo 140, paragrafo 3, l’articolo 219,
l’articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l’ultima frase, l’articolo 282, paragrafo 5, e
l’articolo 283 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano al Regno Unito.
Lo stesso vale per l’articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l’adozione
delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in
generale. In queste disposizioni i riferimenti all’Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno
Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d’Inghilterra.
5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea continuano ad essere
applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se
quest’ultimo usufruisse di una deroga.
C 83/284 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
284 Trattati consolidati
6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli
articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all’articolo 139, paragrafo 4, primo comma del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tal fine si applica l’articolo 139, paragrafo 4,
secondo comma di detto trattato.
Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e
degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all’articolo 283, paragrafo 2,
secondo comma di detto trattato.
7. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca
centrale europea («statuto») non si applicano al Regno Unito.
In tali articoli i riferimenti all’Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i
riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca
d’Inghilterra.
I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il
capitale sottoscritto dalla Banca d’Inghilterra.
8. L’articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli da 43
a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca
o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:
a) all’articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell’IME includono i compiti che devono ancora
essere assolti dopo l’introduzione dell’euro a motivo dell’eventuale decisione del Regno Unito di
non adottare l’euro;
b) oltre ai compiti previsti dall’articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle
decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del
presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;
c) la Banca d’Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi
operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
9. Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l’euro. In tal
caso:
a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l’euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio,
su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui
all’articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se tale paese
soddisfa le condizioni necessarie;
b) la Banca d’Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e
contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato
membro la cui deroga sia stata abolita;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/285
Protocolli 285
c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 3, di
detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare
l’euro.
Se il Regno Unito adotta l’euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8
del presente protocollo cessano di produrre effetto.
10. In deroga alle disposizioni dell’articolo 123 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
dell’articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways
and Means») presso la Banca d’Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l’euro.
C 83/286 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
286 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 16)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al
referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all’esenzione,
TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua
intenzione di non partecipare alla terza fase dell’Unione economica e monetaria,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
1. La Danimarca usufruisce di un’esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal
governo danese il 3 novembre 1993. L’esenzione comporta l’applicabilità alla Danimarca di tutti gli
articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.
2. Quanto all’abrogazione dell’esenzione, la procedura di cui all’articolo 140 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
3. In caso di abrogazione dell’esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/287
Protocolli 287
PROTOCOLLO (n. 17)
SULLA DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Le disposizioni dell’articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di
svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell’Unione.
C 83/288 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
288 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 18)
SULLA FRANCIA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
La Francia manterrà il privilegio dell’emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia
francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto
esclusivo di fissare la parità del franco CFP.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/289
Protocolli 289
PROTOCOLLO (n. 19)
SULL’ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL’AMBITO DELL’UNIONE
EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO che gli accordi relativi all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati
da alcuni Stati membri dell’Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990,
nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati
nell’ambito dell’Unione europea dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997,
DESIDEROSE di preservare l’acquis di Schengen, sviluppato dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam,
e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di offrire ai
cittadini dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,
TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,
TENENDO CONTO del fatto che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non
partecipano a tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste
disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto
acquis,
RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una
cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,
TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d’Islanda e il
Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall’Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati
nordici membri dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di
Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia
e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori
riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l’acquis di Schengen. Tale cooperazione
è realizzata nell’ambito istituzionale e giuridico dell’Unione europea e nel rispetto delle
pertinenti disposizioni dei trattati.
C 83/290 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
290 Trattati consolidati
Articolo 2
L’acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all’articolo 1, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 3 dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell’articolo 4 dell’atto di adesione del
25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.
Articolo 3
La partecipazione della Danimarca all’adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell’acquis
di Schengen, come pure l’attuazione e l’applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate
dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.
Articolo 4
L’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento,
chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell’acquis di Schengen.
Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all’unanimità dei suoi membri di cui all’articolo 1 e del
rappresentante del governo dello Stato interessato.
Articolo 5
1. Le proposte e le iniziative basate sull’acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni
dei trattati.
In tale contesto, laddove l’Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio,
entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l’autorizzazione di cui
all’articolo 329 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si considera concessa agli Stati
membri di cui all’articolo 1 nonché all’Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri
partecipare ai settori di cooperazione in questione.
2. Laddove si ritenga che l’Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all’articolo 4,
abbiano effettuato la notifica, tanto l’una che l’altro possono nondimeno notificare al Consiglio per
iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso
l’Irlanda o il Regno Unito non partecipano all’adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest’ultima
notifica, la procedura per l’adozione della misura basata sull’acquis di Schengen è sospesa fino alla
conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque
momento durante tale procedura.
3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal
Consiglio a norma dell’articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura
proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione
del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/291
Protocolli 291
decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più
ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul
funzionamento pratico delle varie parti dell’acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La
Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio,
se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla
proposta della Commissione.
4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno
Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In
tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.
5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i
casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per
l’adozione della misura basata sull’acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la
decisione presa dal Consiglio a norma dell’articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore
di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a
meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell’adozione
della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell’adottare la decisione, la
Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.
Articolo 6
La Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all’attuazione dell’acquis di Schengen e
al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che
sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all’unanimità dei suoi membri di cui
all’articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell’Islanda e della Norvegia
ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall’attuazione del presente protocollo.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, conclude con l’Islanda e la Norvegia un accordo separato, al
fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro, nei settori dell’acquis di Schengen che riguardano
tali Stati.
Articolo 7
Ai fini dei negoziati relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea, l’acquis di Schengen
e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell’ambito del suo campo d’applicazione sono
considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all’adesione.
C 83/292 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
292 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 20)
SULL’APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI
DELL’ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA AL
REGNO UNITO E ALL’IRLANDA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all’Irlanda,
CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l’Irlanda intese speciali in materia di
libero spostamento,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualsiasi altra
disposizione di tale trattato o del trattato sull’Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di
questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione o dall’Unione e dai suoi Stati
membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con
altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga
necessari al fine di:
a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro
carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell’Unione, nonché per cittadini di altri Stati
cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.
Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né
qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull’Unione europea o qualsiasi misura
adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti
controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui
relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.
Articolo 2
Il Regno Unito e l’Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione
di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno rispetto dei diritti delle
persone di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto,
finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell’articolo 1 del presente protocollo si applicano
all’Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/293
Protocolli 293
Unito. Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull’Unione europea o qualsiasi
misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.
Articolo 3
Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel
loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno
Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest’ultimo, per
gli stessi scopi indicati all’articolo 1 del presente protocollo, oppure dall’Irlanda nella misura in cui
l’articolo 1 del presente protocollo si applica all’Irlanda.
Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né
qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull’Unione europea o qualsiasi misura
adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare
siffatti controlli.
C 83/294 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
294 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 21)
SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL’IRLANDA RISPETTO
ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all’Irlanda,
CONSIDERANDO il protocollo sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 3, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione da parte del Consiglio
delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità
dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell’Irlanda.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 2
In conseguenza dell’articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza,
titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma di
detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall’Unione a norma di detto
titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione di tali
disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di
tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis
comunitario e dell’Unione né costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili al Regno Unito
o all’Irlanda.
Articolo 3
1. Il Regno Unito o l’Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre
mesi dalla presentazione di una proposta o un’iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo
V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che desiderano partecipare all’adozione ed
applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a
partecipare.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/295
Protocolli 295
Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei
membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura
adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte
alla sua adozione.
Le misure adottate in applicazione dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda alle valutazioni concernenti i
settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di
tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell’Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a
norma dell’articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell’Irlanda. In tal caso si applica
l’articolo 2.
Articolo 4
Il Regno Unito o l’Irlanda, in qualsiasi momento dopo l’adozione di una misura da parte del
Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si
applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 4 bis
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l’Irlanda, anche alle
misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione
del Regno Unito o dell’Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende
l’applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, può esortare il
Regno Unito o l’Irlanda a effettuare una notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4. Ai fini
dell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo
di due mesi.
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l’Irlanda non
hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigore non è più
vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato
una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigore della misura di modifica. Quanto
precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine
di due mesi, se posteriore.
C 83/296 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
296 Trattati consolidati
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione,
delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano
o hanno partecipato all’adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio
si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì
decidere che il Regno Unito o l’Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie
dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla
misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.
Articolo 5
Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di
tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio,
deliberando all’unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga
altrimenti.
Articolo 6
Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l’Irlanda siano vincolati da una
misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni
dei trattati.
Articolo 6 bis
Il Regno Unito o l’Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all’articolo 16 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli
Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della
parte terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l’Irlanda non siano vincolati da norme
dell’Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di
polizia nell’ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all’articolo 16.
Articolo 7
Gli articoli 3, 4 e 4 bis non pregiudicano il protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea.
Articolo 8
L’Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del
presente protocollo. In tal caso si applicano all’Irlanda le normali disposizioni del trattato.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/297
Protocolli 297
Articolo 9
Per quanto riguarda l’Irlanda, il presente protocollo non si applica all’articolo 75 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
C 83/298 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
298 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 22)
SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a
Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al
trattato sull’Unione europea,
PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l’unione economica
e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella
decisione di Edimburgo,
CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla
decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti
settori di cooperazione dell’Unione e che per quest’ultima sarebbe del massimo interesse
garantire l’integrità dell’acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di
partecipare all’adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e accogliendo favorevolmente l’intenzione della Danimarca di
avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente
la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO PRESENTE l’articolo 3 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione
europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
PARTE I
Articolo 1
La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della
parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per le decisioni del Consiglio
che devono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione
del rappresentante del governo della Danimarca.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/299
Protocolli 299
Articolo 2
Nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
nessuna misura adottata a norma di tale titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale
concluso dall’Unione a norma di tale titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione
europea sull’interpretazione di tali disposizioni o misure o di misure modificate o modificabili a
norma di tale titolo è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o
decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di
tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né
costituisce parte del diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. In particolare, gli atti dell’Unione
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,
adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che sono modificati, continuano ad essere
vincolanti e applicabili alla Danimarca senza modifiche.
Articolo 2 bis
L’articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle norme stabilite in base all’articolo 16 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da
parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o
5 della parte terza, titolo V di detto trattato.
Articolo 3
La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all’articolo 1 diverse dalle
spese amministrative connesse con le istituzioni.
Articolo 4
1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o
iniziativa volta a sviluppare l’acquis di Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire
tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a
norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una misura del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri vincolati da quest’ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da
adottare.
PARTE II
Articolo 5
Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1,
dell’articolo 42 e degli articoli da 43 a 46 del trattato sull’Unione europea, la Danimarca non
partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di
C 83/300 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
300 Trattati consolidati
difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli
altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca
non ha l’obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né
quello di mettere a disposizione dell’Unione capacità militari.
Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri
del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
PARTE III
Articolo 6
Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati membri, né a misure relative all’instaurazione di un modello uniforme per i visti.
PARTE IV
Articolo 7
La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli
altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal
caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento
nell’ambito dell’Unione europea.
Articolo 8
1. In qualsiasi momento e fatto salvo l’articolo 7, la Danimarca può, secondo le proprie norme
costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo
alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all’allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 8
sono rinumerati di conseguenza.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l’acquis di
Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la
Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto
dell’Unione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/301
Protocolli 301
ALLEGATO
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 3, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma
della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per gli atti del Consiglio che devono essere
adottati all’unanimità si richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo
danese.
Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
In forza dell’articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi
internazionali conclusi dall’Unione a norma di detto titolo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea
sull’interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni,
misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisce parte del
diritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca.
Articolo 3
1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una
proposta o iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
che desidera partecipare all’adozione ed applicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notifica la Danimarca
è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata con la partecipazione della Danimarca, essa può essere
adottata dal Consiglio a norma dell’articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l’articolo 2.
Articolo 4
La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l’adozione di una misura a norma della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal
caso si applica, con gli opportuni adattamenti la procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1 di detto trattato.
Articolo 5
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca, anche alle misure proposte o adottate a
norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare una misura in vigore
vincolante per tale paese.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non partecipazione della Danimarca
alla versione modificata di una misura in vigore rende l’applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati
membri o per l’Unione, può esortarla a effettuare una notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4. Ai fini
dell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
C 83/302 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
302 Trattati consolidati
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuato la notifica a norma
dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbia
effettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha
effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione, delibera a maggioranza
qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all’adozione della misura
di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo
3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che la
Danimarca si faccia carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla
cessazione della sua partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.
Articolo 6
1. La notifica di cui all’articolo 4 è presentata entro sei mesi dall’adozione finale di una misura che sviluppa l’acquis di
Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all’articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa
l’acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da
intraprendere.
2. Una notifica a norma dell’articolo 3 relativa a una misura che sviluppa l’acquis di Schengen è irrevocabilmente
considerata una notifica a norma dell’articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a sviluppare tale misura,
purché tale proposta o iniziativa sviluppi l’acquis di Schengen.
Articolo 7
La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano
nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove non sia vincolata da norme
dell’Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell’ambito
delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all’articolo 16.
Articolo 8
Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma
della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si applicano alla Danimarca, in relazione a
detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 9
Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi
amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità di tutti i suoi membri,
previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/303
Protocolli 303
PROTOCOLLO (n. 23)
SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI
ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO CONTO dell’esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere
esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Le disposizioni sulle misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne di cui all’articolo 77,
paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non pregiudicano la
competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione
che tali accordi rispettino il diritto dell’Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.
C 83/304 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
304 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 24)
SULL’ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, l’Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
CONSIDERANDO che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unione
europea da parte dell’Unione;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, per domandare di
diventare membri dell’Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 del
trattato sull’Unione europea;
TENENDO PRESENTE che l’articolo 7 del trattato sull’Unione europea instaura un meccanismo per la
sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno
Stato membro;
RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell’Unione, gode di uno
status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della
parte seconda del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad
ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
INTENZIONATE ad evitare che l’istituto dell’asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle
cui tende;
CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/305
Protocolli 305
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo unico
Gli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da
essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici
connessi a questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno
Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro
unicamente nei seguenti casi:
a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli
obblighi previsti da detta Convenzione;
b) se è stata avviata la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e
finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei
confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 del trattato
sull’Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il
Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 di detto
trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato
membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata
partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun
caso, il potere decisionale dello Stato membro.
C 83/306 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
306 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 25)
SULL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA
CONCORRENTE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo unico
Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo
alla competenza concorrente, quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione
di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto dell’Unione
in questione e non copre pertanto l’intero settore.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/307
Protocolli 307

Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

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