UE Trattati Consolidati e Carta dei Diritti Fondamentali INDICI
UE Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 1 ad art. 100
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 101 ad art. 155
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 156 art. 225
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 226 a 327
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea da art. 328 ad art. 357
Versione Consolidata del Trattata sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli 1, 2 e 3

PROTOCOLLO (n. 4)

SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI
BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE
EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea di cui all’articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
CAPO I
SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo 1
Sistema europeo di banche centrali
Conformemente all’articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di
banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è
l’euro costituiscono l’Eurosistema.
Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni
dei trattati e del presente statuto.
CAPO II
OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC
Articolo 2
Obiettivi
Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto
salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell’Unione al
fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato
sull’Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in
libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui
all’articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
C 83/230 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
230 Trattati consolidati
Articolo 3
Compiti
3.1. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:
— definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 219 di detto trattato;
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.2. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino
dell’articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri,
dei saldi operativi in valuta estera.
3.3. Conformemente all’articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una
buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Articolo 4
Funzioni consultive
Conformemente all’articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
a) la BCE viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientra nelle sue competenze;
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze,
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui
all’articolo 41;
b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione
o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Articolo 5
Raccolta di informazioni statistiche
5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali,
raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente
dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi
dell’Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/231
Protocolli 231
5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.
5.3. La BCE contribuisce all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative
alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.
5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 41, determina le persone fisiche
e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni
per assicurarne l’applicazione.
Articolo 6
Cooperazione internazionale
6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE
decide come il SEBC debba essere rappresentato.
6.2. La BCE e, con l’autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad
istituzioni monetarie internazionali.
6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell’articolo 138 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SEBC
Articolo 7
Indipendenza
Conformemente all’articolo 130 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’esercizio dei
poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né
la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono
sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai
governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell’Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non
cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali
nell’assolvimento dei loro compiti.
Articolo 8
Principio generale
Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.
C 83/232 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
232 Trattati consolidati
Articolo 9
La Banca centrale europea
9.1. La BCE che, conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare
acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi
dell’articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie
secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli
articoli 12.1 e 14.
9.3. Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE
sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Articolo 10
Il consiglio direttivo
10.1. Conformemente all’articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i
governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il
numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha
diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di
voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:
— a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari
a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base
della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno
lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Alle quote nel prodotto interno lordo
aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie
sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque
governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del
primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo
quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al
secondo undici,
— a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre
gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito
da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del
numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino
all’intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti
governatori, spettano tre diritti di voto,
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/233
Protocolli 233
— all’interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di
tempo,
— al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica
l’articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato
in conformità con il quadro statistico applicabile nell’Unione al momento del calcolo,
— ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi
dell’articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o
la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
— deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il
consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione dei principi di cui sopra e può
decidere di differire l’avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei
governatori non sia superiore a 18.
Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno
di cui all’articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza.
Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a
partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del
consiglio direttivo.
Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del
consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza
semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei
membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare
una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.
10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni
in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto
della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato
esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti
favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno
la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un
supplente che eserciti il suo voto ponderato.
10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere
pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l’anno.
C 83/234 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
234 Trattati consolidati
Articolo 11
Il comitato esecutivo
11.1. Conformemente all’articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri
membri.
I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni,
retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.
11.2. Conformemente all’articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente,
il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio
europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione
del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.
11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il
loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere
con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre
membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato
esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie
all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario
dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.
11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un
voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In
caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle
norme procedurali di cui all’articolo 12.3.
11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo
membro in conformità dell’articolo 11.2.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/235
Protocolli 235
Articolo 12
Responsabilità degli organi decisionali
12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento
dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo
formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli
obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i
necessari indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal
consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato
esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.
Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle
banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.
12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.
12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna
della BCE e dei suoi organi decisionali.
12.4. Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6.
Articolo 13
Il presidente
13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato
esecutivo della BCE.
13.2. Fatto salvo l’articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno.
Articolo 14
Banche centrali nazionali
14.1. Conformemente all’articolo 131 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ciascuno
Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.
14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del
mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
C 83/236 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
236 Trattati consolidati
Un governatore può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste
per l’espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo
senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio
direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione dei medesimi.
Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione
della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli
indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare
l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni
necessaria informazione.
14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel
presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti,
che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto
la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle
funzioni del SEBC.
Articolo 15
Obblighi di rendiconto
15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.
15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.
15.3. Conformemente all’articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al
Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno
precedente e dell’anno in corso.
15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti
interessati gratuitamente.
Articolo 16
Banconote
Conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno
dell’Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse
dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale
nell’Unione.
La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di
banconote.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/237
Protocolli 237
CAPO IV
FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC
Articolo 17
Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti
intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia
attività, ivi compresi i titoli scritturali.
Articolo 18
Operazioni di credito e di mercato aperto
18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche
centrali nazionali hanno la facoltà di:
— operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine),
ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e
strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,
— effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i
prestiti sulla base di adeguate garanzie.
18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate
da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni
alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
Articolo 19
Riserve minime
19.1. Fatto salvo l’articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha
il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti
presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione
delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza,
la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
19.2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura
stabilita nell’articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra
dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.
C 83/238 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
238 Trattati consolidati
Articolo 20
Altri strumenti di controllo monetario
Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull’utilizzo di altri metodi
operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 2.
Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura
prevista all’articolo 41.
Articolo 21
Operazioni con enti pubblici
21.1. Conformemente all’articolo 123 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è
vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte
della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell’Unione, alle
amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore
pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di
titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli
organismi di cui all’articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica
che, nel contesto dell’offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche
centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 22
Sistemi di pagamento e di compensazione
La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti,
al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno
dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
Articolo 23
Operazioni esterne
La BCE e le banche centrali nazionali possono:
— stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con
organizzazioni internazionali;
— acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il
termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o
in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/239
Protocolli 239
— detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
— effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi
incluse le operazioni di credito attive e passive.
Articolo 24
Altre operazioni
In aggiunta alle operazioni derivanti dall’assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali
nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
CAPO V
VIGILANZA PRUDENZIALE
Articolo 25
Vigilanza prudenziale
25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle
autorità competenti degli Stati membri sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione
dell’Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema
finanziario.
25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito
alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni
finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC
Articolo 26
Conti finanziari
26.1. L’esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e
finisce il 31 dicembre.
26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal
consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.
26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC,
comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell’ambito del
SEBC.
C 83/240 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
240 Trattati consolidati
26.4. Per l’applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie
per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle
banche centrali nazionali.
Articolo 27
Revisione dei conti
27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni
indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri
per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per
essere pienamente informati sulle loro operazioni.
27.2. Le disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si
applicano soltanto ad un esame dell’efficienza operativa della gestione della BCE.
Articolo 28
Capitale della BCE
28.1. Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per
ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata
di cui all’articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla
procedura di cui all’articolo 41.
28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La
sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all’articolo 29.
28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell’articolo 10.3,
determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
28.4. Fatto salvo l’articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle
banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
28.5. Qualora lo schema di cui all’articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali
trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione
delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le
condizioni di tali trasferimenti.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/241
Protocolli 241
Articolo 29
Schema di sottoscrizione di capitale
29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al
momento dell’istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale,
nell’ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
— 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell’Unione nel
penultimo anno che precede l’istituzione del SEBC,
— 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi
di mercato dell’Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima
dell’istituzione del SEBC.
Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.
29.2. I dati statistici da usare per l’applicazione del presente articolo sono predisposti dalla
Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui
all’articolo 41.
29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni
dopo l’istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all’articolo 29.1. Lo schema
modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo.
29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente
articolo.
Articolo 30
Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta
30.1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche
centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell’Unione, euro, posizioni di riserva
sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo
decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che
possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve
in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del
capitale sottoscritto della BCE.
30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo.
Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall’articolo 30.1
possono essere effettuate dalla BCE conformemente all’articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 41.
C 83/242 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
242 Trattati consolidati
30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in
comune di tali attività.
30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente
articolo.
Articolo 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali
31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi
verso organismi internazionali, conformemente all’articolo 23.
31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle
banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all’articolo 30, nonché le operazioni degli Stati
membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un
limite da stabilire nel quadro dell’articolo 31.3, sono soggette all’approvazione della BCE al fine di
assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell’Unione.
31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
Articolo 32
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali
32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell’esercizio delle funzioni di politica
monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di
ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.
32.2. L’importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo
che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi
costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità
degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
32.3. Se, dopo l’introduzione dell’euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio
delle banche centrali nazionali non consentano l’applicazione dell’articolo 32.2, il consiglio direttivo,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all’articolo 32.2, il reddito
monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.
32.4. L’ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di
un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti
creditizi in conformità dell’articolo 19.
Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute
in occasione dell’emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle
operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L’indennizzo assume la forma che il
consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito
monetario delle banche centrali nazionali.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/243
Protocolli 243
32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in
proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio
direttivo in conformità dell’articolo 33.2.
32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito
monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.
32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente
articolo.
Articolo 33
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE
33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell’ordine seguente:
a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene
trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle
quote sottoscritte.
33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della
BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell’esercizio
finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali
conformemente all’articolo 32.5.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 34
Atti giuridici
34.1. Conformemente all’articolo 132 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la BCE:
— stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3.1,
primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di
cui all’articolo 41;
— prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del
presente statuto;
— formula raccomandazioni o pareri.
34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
C 83/244 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
244 Trattati consolidati
34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all’articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 35
Controllo giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della
Corte di giustizia dell’Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può
avviare un’azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.
35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall’altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra
persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia
attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall’articolo 340 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente
alle rispettive legislazioni nazionali.
35.4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola
compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE
o per suo conto.
35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea è presa dal consiglio direttivo.
35.6. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi
all’adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal
presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli
obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione
dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l’opportunità di presentare osservazioni.
Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla
BCE, quest’ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego
dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE
e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/245
Protocolli 245
Articolo 37 (ex articolo 38)
Segreto professionale
37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali
hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte
dall’obbligo del segreto professionale.
37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell’Unione che imponga
uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all’applicazione di tali norme.
Articolo 38 (ex articolo 39)
Poteri di firma
La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del
comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati
debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.
Articolo 39 (ex articolo 40)
Privilegi e immunità
La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per
l’assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità
dell’Unione europea.
CAPO VIII
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE
Articolo 40 (ex articolo 41)
Procedura di modificazione semplificata
40.1. Conformemente all’articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera
a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione
della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.
40.2. L’articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera
all’unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore
solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.
C 83/246 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
246 Trattati consolidati
40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una
decisione unanime da parte del consiglio direttivo.
Articolo 41 (ex articolo 42)
Legislazione complementare
Conformemente all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea il
Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo
e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del
presente statuto.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Articolo 42 (ex articolo 43)
Disposizioni generali
42.1. Una deroga di cui all’articolo 139 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono
alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2,
27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.
42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell’articolo 139 di detto
trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti
nazionali.
42.3. Conformemente all’articolo 139 di detto trattato l’espressione “Stati membri” equivale a
“Stati membri la cui moneta è l’euro” nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.
42.4. L’espressione “banche centrali nazionali” equivale a “banche centrali degli Stati membri la cui
moneta è l’euro” nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23,
27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.
42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per «partecipanti al capitale» si intendono le banche centrali degli
Stati membri la cui moneta è l’euro.
42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per “capitale sottoscritto” si intende capitale della BCE sottoscritto
dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/247
Protocolli 247
Articolo 43 (ex articolo 44)
Compiti transitori della BCE
La BCE assume i compiti svolti un tempo dall’IME di cui all’articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono
essere ancora adempiuti dopo l’introduzione dell’euro.
La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell’abrogazione delle deroghe di cui all’articolo 140
di detto trattato.
Articolo 44 (ex articolo 45)
Consiglio generale della BCE
44.1. Fatto salvo l’articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.
44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori
delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell’articolo 46 del presente
statuto.
Articolo 45 (ex articolo 46)
Regolamento interno del consiglio generale
45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della
BCE.
45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
45.4. In deroga all’articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.
Articolo 46 (ex articolo 47)
Responsabilità del consiglio generale
46.1. Il consiglio generale:
— svolge i compiti previsti all’articolo 43,
— partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
C 83/248 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
248 Trattati consolidati
46.2. Il consiglio generale concorre:
— alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all’articolo 5;
— alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all’articolo 15;
— alla fissazione delle norme necessarie per l’applicazione dell’articolo 26 come previsto
all’articolo 26.4;
— all’adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all’applicazione dell’articolo 29 come previsto
all’articolo 29.4;
— alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all’articolo 36.
46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi
di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all’euro, come previsto
dall’articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del
consiglio direttivo.
Articolo 47 (ex articolo 48)
Disposizioni transitorie per il capitale della BCE
Conformemente all’articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione
nell’ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all’articolo 28.3,
le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno
che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale
sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima
deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
Articolo 48 (ex articolo 49)
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE
48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del
capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri
la cui moneta è l’euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente
all’articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di
cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente
all’articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale
in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.
48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all’articolo 48.1, la banca centrale interessata
contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo
ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e
perdite quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. La somma
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/249
Protocolli 249
da versare come contributo viene fissata moltiplicando l’importo delle riserve, come sopra definito e
dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla
banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.
48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali
diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell’importo delle attività di
riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente.
L’aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto,
nell’ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle
banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali
nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello
schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall’articolo 29.1 e
conformemente alle disposizioni dell’articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati
statistici sono identici a quelli applicati per l’ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di
cui all’articolo 29.3.
Articolo 49 (ex articolo 52)
Scambio di banconote in valute degli Stati membri
In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all’articolo 140, paragrafo 3
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie
per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano
cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
Articolo 50 (ex articolo 53)
Applicabilità delle disposizioni transitorie
Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.
C 83/250 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
250 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 5)
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato
dall’articolo 308 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo 1
La Banca europea per gli investimenti istituita dall’articolo 308 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni
e la sua attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.
Articolo 2
I compiti della Banca sono definiti dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 308 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri della
Banca sono gli Stati membri.
Articolo 4
1. Il capitale della Banca è di 232 392 989 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli
Stati membri sono le seguenti:
Germania 37 578 019 000
Francia 37 578 019 000
Italia 37 578 019 000
Regno Unito 37 578 019 000
Spagna 22 546 811 500
Belgio 10 416 365 500
Paesi Bassi 10 416 365 500
Svezia 6 910 226 000
Danimarca 5 274 105 000
Austria 5 170 732 500
Polonia 4 810 160 500
Finlandia 2 970 783 000
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/251
Protocolli 251
Grecia 2 825 416 500
Portogallo 1 820 820 000
Repubblica ceca 1 774 990 500
Ungheria 1 679 222 000
Irlanda 1 318 525 000
Romania 1 217 626 000
Slovacchia 604 206 500
Slovenia 560 951 500
Bulgaria 410 217 500
Lituania 351 981 000
Lussemburgo 263 707 000
Cipro 258 583 500
Lettonia 214 805 000
Estonia 165 882 000
Malta 98 429 500
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della loro quota di
capitale sottoscritto e non versato.
2. L’ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al
conferimento del nuovo membro.
3. Il consiglio dei governatori, deliberando all’unanimità, può decidere un aumento del capitale
sottoscritto.
4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è
sequestrabile.
Articolo 5
1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi
fissati all’articolo 4, paragrafo 1.
2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all’unanimità,
fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in
numerario sono fatti esclusivamente in euro.
3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto,
sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.
Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale
sottoscritto.
C 83/252 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
252 Trattati consolidati
Articolo 6
(ex articolo 8)
La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e
un comitato direttivo.
Articolo 7
(ex articolo 9)
1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca
conformemente agli obiettivi dell’Unione.
Il consiglio dei governatori vigila sull’esecuzione di tali direttive.
3. Inoltre, il consiglio dei governatori:
a) decide dell’aumento del capitale sottoscritto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e
all’articolo 5, paragrafo 2,
b) ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento
nell’ambito dei compiti della Banca,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d’ufficio dei membri del
consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall’articolo 11,
paragrafo 1, secondo comma,
d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in
tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
g) esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,
h) approva il regolamento interno della Banca.
4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all’unanimità, nell’ambito del trattato e del
presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell’attività della Banca e alla sua eventuale
liquidazione.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/253
Protocolli 253
Articolo 8
(ex articolo 10)
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese
a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il
50% del capitale sottoscritto.
La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.
Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni che
richiedono l’unanimità.
Articolo 9
(ex articolo 11)
1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare
sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d’interesse per i
prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza
qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e
modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.
Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità
della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali
stabilite dal consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell’esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei
governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l’approvazione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un
amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
— due sostituti designati dalla Repubblica francese,
— due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
C 83/254 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
254 Trattati consolidati
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo
e dal Regno dei Paesi Bassi,
— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica,
dall’Irlanda e dalla Romania,
— due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di
Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Finlandia
e dal Regno di Svezia,
— tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di
Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
— un sostituto designato dalla Commissione.
Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre
in qualità di sostituti.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione
e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del
consiglio d’amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del consiglio d’amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di
indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all’esercizio
delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo
dimissionario d’ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d’amministrazione.
4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d’ufficio o collettive, si
provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento
generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d’amministrazione.
Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/255
Protocolli 255
Articolo 10
(ex articolo 12)
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il
suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.
2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione
sono prese a maggioranza di almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che
rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata
richiede diciotto voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento
interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione.
Articolo 11
(ex articolo 13)
1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un
periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro
mandato è rinnovabile.
Il consiglio dei governatori, deliberando all’unanimità, può modificare il numero dei membri del
comitato direttivo.
2. Su proposta del consiglio d’amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il
consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari
d’ufficio i membri del comitato direttivo.
3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d’ordinaria amministrazione della Banca,
sotto l’autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d’amministrazione.
Esso prepara le decisioni del consiglio d’amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti
e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l’esecuzione
di tali decisioni.
4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di
prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.
5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le
incompatibilità con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede
giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l’autorità del presidente. Essi sono da lui
assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e
delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati
membri. Il regolamento interno determina l’organo competente per adottare le disposizioni applicabili
al personale.
C 83/256 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
256 Trattati consolidati
8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di
quest’ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo 12
(ex articolo 14)
1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della
loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed
è responsabile della revisione dei conti della Banca.
2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri
della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto
delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione
finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno
un’immagine fedele della situazione della Banca, all’attivo come al passivo, come pure dei risultati
delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l’esercizio finanziario considerato.
4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui
al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l’esercizio delle attività del comitato stesso.
Articolo 13
(ex articolo 15)
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell’autorità da essi designata. Nell’esecuzione
delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro
interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest’ultimo autorizzati.
Articolo 14
(ex articolo 16)
1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra
settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai
quali estende le proprie operazioni.
Articolo 15
(ex articolo 17)
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d’ufficio, il consiglio dei governatori
interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai
sensi dell’articolo 7 del presente statuto.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/257
Protocolli 257
Articolo 16
(ex articolo 18)
1. Nell’ambito del mandato definito dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi
membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati
membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del
consiglio d’amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in
tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.
2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di
finanziamento.
3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato
membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul
territorio del quale sarà attuato l’investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità
finanziaria del debitore.
Inoltre, nell’ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell’articolo 309 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio
specifico e che sia pertanto considerato un’attività speciale.
4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività
per l’attuazione di operazioni previste dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve
essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e
dell’eccedenza del conto profitti e perdite. L’importo cumulativo delle voci in questione è calcolato
previa deduzione di una somma pari all’importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione
assunta dalla Banca.
L’importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della
parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto
profitti e perdite.
A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal
consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica
in riserve.
Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei
contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
C 83/258 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
258 Trattati consolidati
Articolo 17
(ex articolo 19)
1. I saggi d’interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri
devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere
calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie
obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente
all’articolo 22.
2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d’interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere
specifico dell’investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo
Stato membro interessato ovvero un’autorità terza può concedere bonifici d’interesse, nella misura in
cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall’articolo 107 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Articolo 18
(ex articolo 20)
Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell’interesse dell’Unione.
Può accordare o garantire prestiti soltanto:
a) quando il servizio degli interessi e dell’ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel
caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri
investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l’investimento, o in qualsiasi
altra maniera, e
b) quando l’esecuzione dell’investimento contribuisca all’incremento della produttività economica in
generale e favorisca l’attuazione del mercato interno.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro
gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri
crediti.
Tuttavia, nell’ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell’articolo 309 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un’impresa
commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a
complemento di un prestito o di una garanzia.
3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori
l’emissione di obbligazioni o di altri titoli.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/259
Protocolli 259
4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate
debbano essere spese all’interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni
internazionali.
6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo
Stato membro sul cui territorio l’investimento stesso deve essere messo in esecuzione.
7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza
tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a
maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.
Articolo 19
(ex articolo 21)
1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o
entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello
Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al
parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l’investimento. Quando siano inoltrate
per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate
direttamente da un’impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo
di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l’investimento
di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il consiglio d’amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte
dal comitato direttivo.
4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono
conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il
comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente proposta
al consiglio d’amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che
ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento,
deve sottoporre al consiglio d’amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d’amministrazione può accordare
il finanziamento in questione soltanto all’unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d’amministrazione può accordare il
finanziamento in questione soltanto all’unanimità e l’amministratore nominato su designazione della
Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
C 83/260 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
260 Trattati consolidati
7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d’amministrazione
non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione
di un’operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo
adotta senza indugio le misure d’urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto
immediatamente al consiglio di amministrazione.
Articolo 20
(ex articolo 22)
1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle
disposizioni legali applicabili a tali mercati.
Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di
temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.
Articolo 21
(ex articolo 23)
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata
necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;
c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei
suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i
suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse
dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti
degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/261
Protocolli 261
Articolo 22
(ex articolo 24)
1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale
sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d’amministrazione
può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non
sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che
gli Stati membri debbono versare ai sensi dell’articolo 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme
costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire
le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni
momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Articolo 23
(ex articolo 25)
1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui
moneta non sia l’euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai
suoi scopi, così come definiti dall’articolo 309 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e
avuto riguardo delle disposizioni dell’articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto
possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta
di cui necessita.
2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno
degli Stati membri la cui moneta non sia l’euro, senza il consenso di quest’ultimo.
3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute
ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute
necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti
da attuare sul loro territorio.
C 83/262 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
262 Trattati consolidati
Articolo 24
(ex articolo 26)
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in
particolare l’obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il
consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione
di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Articolo 25
(ex articolo 27)
1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l’attività della Banca, tutte le attività
dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire
debitamente l’utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro
istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.
Articolo 26
(ex articolo 28)
1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle
legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili
o immobili e stare in giudizio.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
Articolo 27
(ex articolo 29)
Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall’altra, sono
decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte
di giustizia dell’Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.
La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto,
procedere ad una elezione speciale di domicilio.
I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto
con decisione giudiziaria.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/263
Protocolli 263
Articolo 28
(ex articolo 30)
1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all’unanimità, di istituire filiali o altre
entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al
paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto
societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d’intervento e modalità di controllo, nonché la relazione
con gli organi della Banca.
3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro
capitale sottoscritto fino all’importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applica agli organismi di cui
al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell’Unione, ai membri dei loro organi per
quanto attiene all’esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le
stesse condizioni applicabili alla Banca.
Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e
dovuti ai membri che non siano l’Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni
della legislazione fiscale applicabile.
5. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di
seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto
dell’Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell’organismo in
quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all’articolo 263 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all’unanimità, di ammettere il personale
degli organismi soggetti al diritto dell’Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive
procedure interne.
C 83/264 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010
264 Trattati consolidati
PROTOCOLLO (n. 6)
SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI
DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL’UNIONE
EUROPEA
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
VISTO l’articolo 341 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 189 del trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell’8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la
sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica:
Articolo unico
a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa
la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del
Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i
suoi servizi restano a Lussemburgo.
b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a
Lussemburgo.
c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione
dell’8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
d) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sede a Lussemburgo.
e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.
j) L’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all’Aia.
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/265
Protocolli 265

Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 7 a 25
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Protocolli da 26 a 37
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Dichiarazioni
Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Tavole di Corrispondenza
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

Please follow and like us: